- le disposizioni operano dalla data di entrata in vigore del D.L. Non sono pertanto retroattive rispetto alla data di emanazione del decreto stesso (3° paragrafo di pagina 1 della nota)
- il limite di spesa non si riferisce agli incarichi di supplenza in sostituzione del personale docente assente, per i quali si opera secondo le ordinarie procedure
- l’applicazione delle Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il limite delle risorse disponibili può essere determinato, anche a livello di singola scuola, solo con rilevazione nazionale rispetto alla spesa storica
- Nel mese di marzo il numero complessivo dei contratti stipulati e la relativa spesa sono in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio; pertanto non c’è stata una riduzione del personale a tempo determinato incaricato di supplenze brevi, dunque per tale mese la finalità dell’art. 121 risulta pienamente conseguita dal sistema scolastico nazionale
- Sulla base di ciò che si è osservato nel mese di marzo, non ricorrono nel mese di aprile i presupposti per prevedere l’utilizzazione di risorse per compensare la flessione dell’occupazione del personale a tempo determinato, flessione che sino ad ora non si è verificata. Pertanto, le istituzioni scolastiche conferiranno al momento supplenze solo in caso di assenza del personale
- Per confermare la tendenza rilevata nel mese di marzo relativamente all’andamento dell’occupazione del personale docente supplente, sarà effettuata un’ulteriore rilevazione in data 15 aprile sui contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati in sostituzione dei docenti assenti, disponendo, se sarà il caso, interventi volti a contenere gli effetti di una eventuale flessione occupazionale.
- i contratti già inseriti con codice n19 reso disponibile dall’Amministrazione, devono essere evidentemente retribuiti, considerando che la prestazione lavorativa è comunque avvenuta
- deve essere chiarito come devono operare le istituzioni scolastiche nel caso di supplenze conferite con il codice n19 la cui durata si estende oltre il 3 aprile
- alcuni contratti potrebbero essere stati stipulati ma non essere stati inseriti a sistema, considerando che la funzione è stata repentinamente bloccata già nella giornata di venerdì 3 aprile. Occorre pertanto riaprire le funzioni per poter inserire anche questi contratti.
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