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Nota su sostituzione DSGA

 

Sulla sostituzione dei DSGA assenti nessuna modifica del contratto, ma una puntuale e coerente attuazione. No a letture strumentali e fuorvianti

È a dir poco stupefacente constatare come chi non ha sottoscritto IL CCNL di comparto (e forse anche per questo non ne ha sufficiente conoscenza) millanti oggi il merito di una presunta e inesistente modifica del testo contrattuale, che sarebbe avvenuta attraverso un Decreto Ministeriale.
Tesi ardita e anche un tantino autolesionistica, magari in prospettiva, se a sostenerla è un sindacato, inopinatamente soddisfatto nel vedere (meglio: nel credere di vedere) che un testo
contrattuale sarebbe stato modificato da un provvedimento amministrativo. Ancor più sorprendenti le argomentazioni sottese all’euforico commento dei fatti, letti con una buona
dose di disinvoltura.
Si sostiene che il CCNL avrebbe costruito “una diversa impostazione normativa incentrata sull’obbligo della accettazione dell’incarico ad interim da parte di altro Dsga titolare presso
una diversa istituzione scolastica”.
In realtà, l’ardita impostazione normativa (meglio sarebbe definirla contrattuale, perché di questo si tratta) prevede che, nell’ottica della valorizzazione del Dsga (ora funzionario e
elevata qualificazione) nel caso di assenze del titolare superiori a tre mesi (o per tutto l’anno) l’ambito territoriale conferisca l’interim ad altro funzionario privo di incarico (che ha avuto
accesso al profilo volontariamente).
In assenza di tale profilo (la situazione attuale), l’ambito territoriali può conferire l’interim ad altro Dsga già con incarico in un’altra scuola.
Ecco la differenza: un conferimento di incarico a una figura professionale che per mobilità professionale o per superamento di un concorso ha avuto accesso all’area dei funzionari (e
risulta ancora priva di incarico) e quello dato ad un Dsga già titolare di altra scuola previa disponibilità.
D’altra parte, anche la recente intesa sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni (alla quale hanno lavorato esclusivamente le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCNL) nel
disciplinare gli utilizzi anche del personale Dsga fa sempre riferimento a una disponibilità individuale. Ma vi è di più: il comma 4 dell’articolo 3 dell’osannato D.M. richiama, come
modalità ulteriore per l’attribuzione degli utilizzi, proprio l’intesa, cui evidentemente non possono aver messo mano coloro che non hanno sottoscritto il CCNL.
Non c’è stata nessuna rettifica, quindi, del testo contrattuale da parte del D.M, cosa che non è possibile e che non dovrebbe, meno che mai da parte di un sindacato serio, essere
auspicabile: la verità è che il D.M. si limita a dare applicazione del testo contrattuale (art.57), che chiunque può tranquillamente rileggere.
L’unica correzione rilevabile, casomai, è quella che riguarda un’interpretazione strumentale e inesatta del CCNL suggerita, per scopi sui quali preferiamo non indagare oltre, da chi non è tra i firmatari del CCNL.

A dimostrazione, se ancora ve ne fosse bisogno, di quanto sia fondata e logica la regola che riserva la contrattazione integrativa alle sigle firmatarie di un CCNL, cui spetta l’impegno di curarne l’applicazione, non di sabotarlo.
Di fronte a tentativi così maldestri di falsare lo svolgimento dei fatti, vale la pena affidarsi all’ammonimento di Pindaro: l’unico vero giudice della verità è il tempo.


Roma, 11 luglio 2024

 

FLC CGIL -  CISL SCUOLA  -  SNALS CONFSAL  -  GILDA UNAMS

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