Si invia in allegato la nota prot. n. 10136  del 16/04/2026 con la quale la Direzione Generale per il personale scolastico fornisce alcuni chiarimenti in merito alle procedure di mobilità per il personale appartenente all'area dei funzionari ed elevate qualificazioni neo immesso in ruolo, da procedura valutativa o da concorso.

A tal proposito, precisa che, secondo quanto previsto dall’articolo 48 ter, comma 2 del CCNI per la mobilità del personale scolastico 2025-2028, sottoscritto definitivamente in data 10 marzo 2026, il suddetto personale può:

  •  confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità
  •  in alternativa, partecipa alla mobilità territoriale in II fase.
Le due opzioni (conferma o partecipazione alla mobilità) sono tra loro in rapporto di alternatività; di conseguenza, il funzionario può: o chiedere la conferma della propria sede (in tal caso, l’anno appena trascorso è valido ai fini della maturazione del triennio di permanenza) o presentare domanda di mobilità. Non è consentito, invece, partecipare alle operazioni di mobilità una volta chiesta e ottenuta la conferma sulla propria sede da parte dell’Ambito territoriale competente.

Il personale che non ha confermato la sede di servizio e presenta domanda di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva di titolarità, se in possesso di una delle condizioni previste dall'art.34, comma 7 del CCNI, può partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale.

 

 

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