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E' tempo di NASPI

 

 
Decreto relativo alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

Scheda di lettura e commento

A cura di Livia Ricciardi






Ambito di applicazione

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), destinata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, sostituirà, unificandole, le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dalla legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

La NASpI non riguarderà gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continuerà a trovare applicazione il regime specifico di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

L’ambito di applicazione rimane invariato rispetto ad Aspi e miniAspi, fatta salva l’estensione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, per i quali viene introdotta la DIS-COLL (vedi oltre).

Non si capisce il motivo per cui non viene citata, tra i casi in cui è riconosciuta la Naspi per motivi diversi dal licenziamento, anche la risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della nuova procedura di conciliazione introdotta dal decreto delegato relativo al contratto a tutele crescenti.

Requisiti soggettivi

Avranno diritto alla NASpI i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il lavoro e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

                       

siano in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000;



possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;



possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.



I requisiti soggettivi sono fortemente migliorativi, infatti per avere diritto alla attuale Aspi il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, e per avere diritto alla mini Aspi deve far valere, senza vincoli di anzianità contributiva, almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

Rischia di essere problematico il requisito delle 30 giornate di lavoro “effettivo”negli ultimi dodici mesi, che non tiene conto dei periodi di sospensione dal lavoro per cassa integrazione, maternità, malattia. Ci è stato assicurato, nel confronto con il Ministero del Lavoro, che con circolare interpretativa sarà chiarito che i periodi di sospensione che danno luogo a contribuzione figurativa saranno considerati periodi di lavoro effettivo, o saranno considerati comunque periodi neutri.

Importo

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
 
 
 

Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali e della Contrattazione Decentrata

 

 

 

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