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DSGA facenti funzione, procedura valutativa per la progressione all’"Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione". Il parere del CSPI

Nell'adunanza plenaria svoltasi oggi, 28 marzo, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso parere favorevole all'unanimità sullo schema di decreto recante «Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione da adottare ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 59, comma 5, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024».

Il CSPI

  • ricorda, in premessa, che il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto definitivamente lo scorso 18 gennaio, introduce un nuovo ordinamento professionale del personale ATA, allo scopo di realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze e gli obiettivi organizzativi delle istituzioni scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti, offrendo loro la possibilità di fruire di un definito percorso di crescita lavorativa attraverso il riconoscimento delle professionalità e delle competenze acquisite;
  • ricorda, altresì, che il CCNL 2024 prevede, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la possibilità di indire procedure di progressione tra un’area e quella immediatamente superiore cui ammettere i dipendenti in servizio in possesso di specifici requisiti; 
  • evidenzia che lo schema di decreto in questione detta disposizioni per la procedura di valutazione per la progressione dall’"Area degli Assistenti" all’"Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione", da attuarsi fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili da coprire con le ordinarie procedure concorsuali; 
  • sottolinea che la procedura di valutazione, che consente la progressione degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi e che siano in possesso dei titoli di studio e servizio indicati nel CCNL 2024, tiene conto di criteri definiti dal Ministero previo confronto sindacale sulla base di specifici elementi (esperienza maturata nell’area di provenienza; titoli di studio; competenze professionali);
  • riconosce che la procedura valutativa sottoposta a parere - oltremodo agile, in maniera tale da garantire l’attivazione delle progressioni entro il prossimo 1° settembre e poter così coprire numerosi posti liberi ed assicurare la necessaria stabilità operativa alle scuole - valorizza l’esperienza e la professionalità degli assistenti amministrativi che da anni svolgono le funzioni di DSGA e che hanno avuto modo di acquisire sul campo competenze specifiche, nel concreto svolgimento di un ruolo rilevante a livello amministrativo e contabile nella governance delle istituzioni scolastiche;
  • rimarca l'opportunità di accompagnare la procedura prevista, basata esclusivamente sulla valutazione dei titoli, con particolari momenti formativi volti all’approfondimento di temi connessi allo svolgimento della funzione di DSGA;
  • ritiene, relativamente alle modalità di valutazione dei titoli, che sia opportuno valorizzare maggiormente gli aspiranti che abbiano prestato numerosi anni di servizio nelle mansioni di DSGA attraverso una modifica dei punteggi della specifica tabella;
  • auspica, integrando il preciso articolo dello schema di decreto, che sia mantenuta la validità della graduatoria fino al 2026;
  • esprime, infine, la seguente richiesta di modifica del comma 5 dell’articolo 4 così esplicitata: «Qualora a seguito di rinuncia, di depennamento o per altra causa, il numero dei vincitori sia inferiore a quello dei posti previsti dalla procedura di riferimento, si procede allo scorrimento delle graduatorie regionali, integrate con i candidati risultati idonei, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1987, n. 449».

 

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