In allegato la modulistica relativa alla mobilità 2016/17 per gli IRC.
Si ricorda che:
- le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all'OM e corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio in forma cartacea dal 26 aprile al 16 maggio 2016.
! il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande
- Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. (OM art. 1 comma 4)
- Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. (OM art. 1 comma 5)
La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, all'Ordinario Diocesano competente. (OM art. 1 comma 6)
Termine ultimo per la revoca delle domande 18 giugno 2016
(qualora abbia presentato più domande di movimento, deve dichiarare esplicitamente quale intende revocare, e in caso contrario si intende riferita a tutte le domande di movimento)
Pubblicazione dei movimenti 30 giugno 2016
(Non è ammessa la rinuncia al trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacande e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto).
Allegati: