Ai lavoratori dipendenti è concessa la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo massimo pari a due anni della vita lavorativa, per assistere familiari portatori di handicap in condizioni gravi.
L'istituto del congedo straordinario è disciplinato dall'art. 42, comma 5, del D.L.vo 26 marzo 2011, n. 151, recentemente riformulato con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119.
L'Inpdap, tramite la Circolare n.22 del 28 Dicembre 2011, ha illustrato le modifiche introdotte recentemente, fornendo indicazioni riguardanti la retribuzione e la copertura contributiva di coloro che fruiscono del congedo.
Hanno diritto al riconoscimento del congedo, rigorosamente nell'ordine: coniuge, genitori naturali o adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle. Non possono accedere al congedo invece nipoti, cugini, generi o altri familiari.
Per il soggetto richiedente non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi aventi pari diritto, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, appunto all’interno della famiglia del disabile grave, debba prestare assistenza.
La certificazione di handicap grave viene rilasciata dall’apposita Commissione medica presso l’Asl di competenza. Non è più necessario che trascorrano 5 anni dal riconoscimento di handicap grave. Il familiare disabile, inoltre, non deve essere ricoverato permanentemente in istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza di un familiare.
Per quanto riguarda il trattamento economico, durante il congedo i richiedenti hanno diritto ad un’indennità economica pari all’ultima retribuzione percepita, ma solo con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Sono, pertanto, escluse quelle voci retributive aventi natura straordinaria o direttamente collegate all'effettuazione della prestazione lavorativa. Per esplicita previsione normativa l'indennità, al lordo della relativa contribuzione, spetta fino ad un importo massimo complessivo annuo, che per il 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat, è fissato in euro 44.276,33.
Tale tetto massimo è da considerarsi applicabile anche agli iscritti Inpdap, quindi anche al personale scolastico, in quanto per il settore pubblico non è prevista alcuna disposizione più favorevole.
Infine, per quanto concerne gli aspetti contributivi, per il congedo biennale (che comunque – ricordiamo – è un congedo retribuito) non è previsto l'accredito figurativo da parte dell'Inpdap e deve essere pertanto versata, da parte dell’amministrazione di appartenenza dei richiedenti, la contribuzione obbligatoria, che andrà quantificata sulla base dei trattamenti corrisposti.