Trasmettiamo, in allegato l'interpello n. 15 del 7 giugno 2012 con il quale l'Ispettorato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risponde alla problematica concernente l'obbligo del datore di lavoro di giustificare l'assenza dal servizio e di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro "causa neve".

Con riferimento al settore pubblico, che è quello di nostro interesse, la mancata prestazione lavorativa nelle giornate in questione, può considerarsi ascrivibile all'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore.
In caso di ordinanza di chiusura degli uffici a causa neve, adottata allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità, che impedisce in modo oggettivo ed assoluto l'adempimento della prestazione, la mancata prestazione dell'attività lavorativa non deve essere recuperata e viene retribuita.
Riteniamo, invece, che nel caso in cui gli uffici siano aperti ed il lavoratore sia impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro, per cause a lui non imputabili, l'impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti.
Pertanto il lavoratore sarà giustificato dalla mancata prestazione di lavoro mentre il datore di lavoro non sarà obbligato ad erogare la corrispondente retribuzione.
Tuttavia, preme ricordare a tal proposito, che il lavoratore impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro potrà giustificare la sua assenza ricorrendo agli istituti (permesso retribuito, assenza per malattia o ferie) previsti dal Contratto collettivo.
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