TFA: CHIARIMENTI
Trasmettiamo, in allegato, la nota prot. n. 3214 del 30 gennaio 2014 con la quale il MIUR detta chiarimenti su alcune questioni controverse in merito ai TFA II ciclo:
1. Procedure di iscrizione e scorrimenti delle graduatorie
- Per salvaguardare sia quei candidati che si sono collocati in graduatoria in posizione utile, ma ammessi con riserva a seguito di provvedimenti giurisdizionali, che coloro i quali, inseriti a pieno titolo, siano risultati in posizione non utile a causa degli aspiranti inclusi con riserva, si dovrà scorrere le graduatorie per un numero di posizioni pari a quelle dei candidati inseriti tra i vincitori ammessi con riserva.
- Potranno essere ammessi in soprannumero gli idonei al I ciclo T.F.A. che abbiano nel frattempo acquisito l’abilitazione attraverso i P.A.S., nonchè i candidati già abilitati nella specifica classe di concorso attraverso P.A.S. e che abbiano però maturato il diritto all’iscrizione al T.F.A. secondo ciclo, in quanto collocati in posizione utile nelle graduatorie del II T.F.A.
2. Tirocinio
- Nel caso in cui un candidato, iscritto al TFA in una regione, svolga il proprio servizio, con termine del contratto al 31 agosto o al 30 giugno, in altra regione, al fine di facilitare la frequenza delle attività di tirocinio, lo stesso potrà effettuarlo presso la sede di servizio, ovvero presso una istituzione scolastica viciniore.
- Gli abilitandi in classi di concorso con percorso unificato, hanno l’obbligo di svolgimento del tirocinio presso istituzioni scolastiche del I e del II grado. La pianificazione dei percorsi e la garanzia dell’assolvimento dei relativi obblighi sono demandate ai consigli di tirocinio e alle istituzioni scolastiche.
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