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RINNOVO RSU 2015: CHIARIMENTI ELEZIONI 3-5 MARZO 2015

 

 

Operazioni di voto

chiarimenti

 

 

 

 

 

PER TUTTE LE PERSONE IMPEGNATE NEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLE RSU 2015

Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato (art 7 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).

 

 

CHI HA DIRITTO AL VOTO

Integriamo quanto già detto nelle precedenti newletter con alcune precisazioni che riguardano in particolare:

 

Lavoratori a tempo determinato

Votano a prescindere dalla durata della nomina, purchè in servizio nei giorni in cui si svolgono le votazioni (anche per un solo giorno)

 

Lavoratori assenti dal servizio

Hanno diritto a votare i dipendenti assenti per una delle motivazioni previste dal CCNL (malattia, maternità, ferie, ...). Sono esclusi i comandati in altri uffici.
Per quanto riguarda la persona eventualmente in malattia, conserva in ogni caso il diritto di recarsi a votare; spetta all'interessato, e non ad altri, individuare la modalità con cui contemperare il proprio diritto al voto con gli obblighi derivanti dallo status di assente per malattia (visite fiscali di controllo).

 

Elettori, votanti, validità del voto

Il riconoscimento del diritto di voto generalizzato al personale precario comporta come conseguenza che il numero degli aventi diritto al voto (ELETTORI) potrà essere definito solo al termine delle operazioni stesse, per potervi far rientrare anche chi, come detto prima, potrebbe aver acquisito tale diritto perché assunto come supplente nei giorni stessi in cui si svolgono le elezioni.
Il numero degli ELETTORI così determinato costituisce il punto di partenza per stabilire se il voto è da considerarsi o meno valido: la validità è riconosciuta se i VOTANTI risultano almeno il 50% + 1 degli elettori. Si intende per votante chi abbia partecipato al voto, a prescindere dal fatto che possa aver votato una lista, o scheda bianca, o scheda nulla.
La variazione in aumento del numero degli elettori non può invece modificare in alcun modo il numero dei componenti della RSU, che è di 3 se il personale in servizio è fino a 200 unità, mentre sale a 6 nelle scuole con più di 200 addetti. Esempio: una scuola con 198 addetti elegge una RSU di 3 componenti, anche qualora alla fine delle operazioni i suoi elettori siano "lievitati" a 210. In questo caso infatti, per evidenti ragioni organizzative, si assume a riferimento la consistenza degli addetti alla data del 13 gennaio 2015 (data di indizione delle elezioni), senza previsione di modifiche "in itinere".

 

Se il voto non è valido o non avviene

Se il voto non è valido, in quanto ha votato meno del 50% + 1 degli aventi diritto, la votazione viene ripetuta entro 30 giorni, con le stesse liste e gli stessi candidati. In caso di nuovo flop, la procedura elettorale va riattivata ex novo entro i successivi 90 giorni. Le nuove votazioni valgono solo ai fini della costituzione della RSU, ma non sono considerate ai fini del calcolo della rappresentatività su base nazionale.

Se il voto non ha luogo perché non è stata costituita la commissione elettorale, la procedura si annulla e va riattivata ex novo.

 

 

 

 

 



 

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