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PENSIONI - SETTIMA SALVAGUARDIA

 

 

Trasmettiamo, in allegato, la circolare n. 1 dell'8 gennaio u.s. con la quale l'INPS detta le prime indicazioni sulle disposizioni in materia della settima  salvaguardia previste dall'art.1 comma 265 lettera d) della Legge di Stabilità (.." d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011), in vigore dal 1 gennaio 2016.

La norma riguarda esclusivamente i lavoratori che hanno fruito del congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto lvo 151/2001.

La pensione in salvaguardia avrà decorrenza 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

I requisiti per usufruire della salvaguardia sono quelli  previsti dalla disciplina pre -Fornero  e devono essere maturati  entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, ovvero nel mese di gennaio 2016.

Gli interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza del 1° marzo 2016 alla Direzione territoriale del lavoro, come previsto nella circolare del Ministero del Lavoro, n. 36 del 31 dicembre 2015 (in allegato i moduli per la richiesta).
allegati:
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