Prescrizione contributi dipendenti pubblici – Differimento al 2021 per i periodi entro il 2014- Circolare INPS n.122/2019
torniamo sul complesso tema della prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici più volte affrontato per segnalare che, con la circolare n. 122/2019 (vedi allegato) l’Inps ha recentemente fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 19 del decreto legge n. 4/2019 convertito nella legge n.26/2019 norma che, pertanto, deve essere coordinata con le precedenti interpretazioni amministrative.
L’articolo 19 ha previsto che, per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’Inps, il termine di prescrizione quinquennale dei contributi e dei relativi adempimenti non si applica fino al 31 dicembre 2021 per i periodi contributivi di competenza entro il 31 dicembre 2014.
In particolare l’Istituto ha precisato:
- l’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001 che possono versare entro il 2021 i contributi riferiti alle Gestioni pubbliche (ex CPDEL, ex CPS, ex CPI, ex CPUG, ex CTPS) per i periodi di competenza entro il 2014;
- i datori di lavoro che non rientrano nella definizione di pubblica amministrazione secondo il d.lgs. 165/2001 e ai quali, pertanto, non è applicabile il differimento nel pagamento della contribuzione al 2021;
- l’esclusione del differimento per i contributi inerenti il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), i fondi esonerativi e sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), i fondi per l’erogazione del Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici (ex Inadel ed ex Enpas) in quanto non previsti dalla norma.
Per i periodi dal 2015 in poi continua, invece, a valere la regola generale della prescrizione quinquennale, pertanto, per l’anno 2015 i versamenti devono essere effettuati entro il 2020 salvo quelli di dicembre 2015 che possono essere effettuati fino al 18 gennaio 2021.
Invitiamo i nostri iscritti a recarsi nelle sedi del Patronato CISL-INAS in tutta la Provincia per la verifica puntuale della posizione assicurativa individuale.
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