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Firmata finalmente l’ipotesi di CCNL di Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 (dirigenti scolastici)

E' stata firmata poco fa all'ARAN l'ipotesi di CCNL 2019-2021 per i dirigenti scolastici. Il giudizio sul nuovo CCNL è positivo per le innovazioni introdotte nel rapporto di lavoro. La trattativa è stata molto complessa e spesso portata al limite dell’interruzione della seduta negoziale. La conclusione della trattativa consente di guardare ora al successivo rinnovo contrattuale nell’intento di riallineare i contratti. Per quanto riguarda gli aspetti retributivi sono previsti aumenti per tredici mensilità dal 1° gennaio 2019 di 84,00 euro lordi che divengono 130,00 dal 1° gennaio 2020 e 135,00 dal 1° gennaio 2021.

Il nuovo valore dello stipendio tabellare annuo lordo è pari a 47.015,73 euro mentre la retribuzione di posizione parte fissa è rideterminata in 13.345,11 euro con un incremento a partire dal 1° gennaio 2021 di 60,00 euro mensili lordi. Il Fondo Unico Nazionale è incrementato da ulteriori risorse, tra cui anche l’importo annuo di 1,59 milioni di euro lordi oneri riflessi, derivanti da quanto previsto dall’art. 1, comma 604, della legge 234/2021.

Per quanto riguarda le relazioni sindacali è stato previsto che le modalità di costituzione dei fondi per il salario accessorio e i risultati delle rilevazioni sullo stress lavoro-correlato siano oggetto di informazione.

Su specifica richiesta della Cisl Scuola sono state inserite in Contrattazione integrativa misure di salvaguardia retributiva per la durata residua dell’incarico in atto per i dirigenti che a causa dei processi di dimensionamento in corso dovessero avere una diminuzione della retribuzione di posizione. È stato inoltre chiaramente precisato che la retribuzione di parte variabile relativa alla definizione delle fasce è oggetto di contrattazione.

Molto interessanti sono poi le misure previste per l’estensione anche alla dirigenza scolastica del lavoro agile e la previsione di attività di mentoring per i dirigenti nei primi due anni di incarico, ad opera dei colleghi con almeno dieci anni di anzianità, su base volontaria.

Ulteriore misura che è stata prevista è quella del Welfare integrativo, anche questo affidato alla contrattazione integrativa.

Si è intervenuti sulla previsione che consentiva il licenziamento in presenza di due provvedimenti di sospensione, senza specificarne la durata. Si trattava di un’evidente violazione del principio di gradualità. È stato conseguentemente modificato l’art. 28 del CCNL 2010. Si è inoltre dato atto che dopo due anni dalla loro applicazione non si tiene conto delle sanzioni disciplinari comminate anche per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi dirigenziali.

È stata introdotta l’identità “Alias” già prevista in altri contratti collettivi e per quanto riguarda la formazione si è stabilito che le somme impegnate per la formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione.

Un discorso a parte va fatto invece per la mobilità interregionale. L’ARAN aveva proposto di derubricare la questione al confronto, mantenendo il vincolo del “fino al 30 per cento” dell’art. 9 del CCNL 15/7/2010 e addirittura rimettendo ogni decisione all’Amministrazione sulla base delle proprie esigenze organizzative, anche di carattere regionale. La proposta ARAN era evidentemente irricevibile ma lo scontro sulla percentuale da adottare si è palesato subito frontale. Il presidente Naddeo ha espresso con molta determinazione l’impossibilità per l'Agenzia di arrivare al 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, sostenendo anzi che la percentuale non potesse essere oggetto di contrattazione riguardando, a parere dell’ARAN, aspetti di organizzazione.

Tutte le sigle sindacali hanno evidenziato che il tema era fondamentale per giungere alla firma del contratto collettivo, con un confronto che a tratti ha assunto toni molto accesi e che si è protratto a lungo. Al termine di una lunga e molto contrastata discussione si è giunti a definire l’esigibilità piena del 60 per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso.

Roma, 13 marzo 2024

Ivana Barbacci, segretaria generale CISL Scuola

 

 

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